Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2903/1923Art. 50
Regio decreto 2903/1923

Art. 50 — Il bando di concorso per il reclutamento dei cancellieri giudiziari militari sara' pubblicato contemporaneame…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/50parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 50. Il bando di concorso per il reclutamento dei cancellieri giudiziari militari sara' pubblicato contemporaneamente sul Giornale militare e sul Bollettino giudiziario. Gli aspiranti entro il termine che sara' prescritto dal bando dovranno far pervenire direttamente al Ministero della guerra le domande corredate dei documenti necessari. Il Ministero della guerra richiedera' alle autorita' dalle quali i concorrenti dipendono riservate informazioni sulla loro condotta morale e civile, sulla capacita' ed operosita'. Per quelli che prestino od abbiano prestato servizio presso i tribunali militari saranno richieste informazioni all'Avvocatura generale militare.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2903/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 49 Art. 51 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.