Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2903/1923Art. 49
Regio decreto 2903/1923

Art. 49 — I primi classificati fino alla concorrenza dei posti disponibili saranno con decreto Reale assunti in servizi…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/49parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 49. I primi classificati fino alla concorrenza dei posti disponibili saranno con decreto Reale assunti in servizio nel grado e nella classe a ciascuno di essi spettante secondo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria di concorso. In ciascun grado e classe essi prenderanno posto dopo i funzionari di ruolo mantenuti in servizio a seguito del giudizio di idoneita' di cui all'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2903/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 48 Art. 50 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.