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Regio decreto 2903/1923

Art. 51 — La Commissione esaminatrice del concorso, nel procedere alla classifica dei concorrenti, terra' sopratutto co…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/51parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 51. La Commissione esaminatrice del concorso, nel procedere alla classifica dei concorrenti, terra' sopratutto conto della capacita' ed operosita' dimostrata dai concorrenti stessi nell'esercizio delle funzioni di cancelliere e segretario giudiziario. A parita' di merito saranno preferiti i concorrenti che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 21 del presente decreto. I primi classificati fino alla concorrenza dei posti disponibili saranno con decreto Reale assunti in servizio nel grado e nella classe a ciascuno di essi spettante secondo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria di concorso. In ciascun grado o classe essi prenderanno posto dopo i funzionari di ruolo mantenuti in servizio in dipendenza dell'articolo 27 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316.

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