Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2903/1923Art. 20
Regio decreto 2903/1923

Art. 20 — Il concorso per esame, di cui al precedente articolo, ha luogo in Roma

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/20parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 20. Il concorso per esame, di cui al precedente articolo, ha luogo in Roma. La Commissione esaminatrice e' nominata dal Ministro per la guerra ed e' composta di cinque membri scelti fra i magistrati, sia ordinari che militari ed i professori delle facolta' di giurisprudenza. Ne fa parte, con voto consultivo, il capo del personale da cui e' amministrata la magistratura militare o chi ne fa le veci, che dirige le operazioni di concorso. L'esame consiste: 1° In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie: a) diritto penale militare; b) diritto penale comune; c) diritto civile. 2° In una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed inoltre sulla procedura penale militare e comune, sul diritto romano, sul diritto amministrativo e sul diritto costituzionale. Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova. Sono dichiarati idonei coloro che abbiano riportati non meno di sette decimi nell'insieme delle prove scritte ed orali e non meno di sei decimi in ciascuna prova. Non sono ammessi al concorso coloro che in due concorsi precedenti non siano stati dichiarati idonei.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2903/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.