Regio decreto 2903/1923
Art. 19 — Entro tre mesi dal giorno in cui si verifica qualsiasi vacanza nei posti di sostituto avvocato militare di 3ª…
Art. 19. Entro tre mesi dal giorno in cui si verifica qualsiasi vacanza nei posti di sostituto avvocato militare di 3ª classe e parificato il Ministero della guerra provvede a bandire il concorso fra i magistrati ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316. Il bando di concorso deve essere pubblicato anche sul Bollettino giudiziario del Ministero della giustizia. Nei casi previsti dal primo capoverso del citato art. 12 il concorso per esame fra i cittadini laureati in giurisprudenza dovra' essere bandito normalmente entro due mesi dal giorno in cui sara' definito il concorso fra i magistrati ordinari.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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