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Regio decreto 2903/1923

Art. 21 — La Commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/21parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 21. La Commissione procede alla classifica dei concorrenti secondo il numero totale dei voti riportati. A parita' di voti sono preferiti nell'ordine seguente: 1° gli insigniti di medaglia al valore militare; 2° i mutilati od invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio, ascritti alle prime sei categorie giusta la tabella A annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491; 3° i feriti in combattimento ed i mutilati ed invalidi di guerra, riconosciuti idonei al servizio, ascritti alle ultime due categorie di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; 4° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; 5° gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra; 6° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 7° coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, presso l'Amministrazione militare; 8° i piu' anziani di eta'. I primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso, saranno, con decreto Ministeriale, assunti in servizio, a titolo di prova, con la qualifica di uditori giudiziari militari. Le ulteriori norme per lo svolgimento del concorso saranno stabilite volta a volta con lo stesso decreto Ministeriale che indice il concorso.

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