Regio decreto 2395/1923
Art. 98 — Il personale dell'amministrazione universitaria che rimane in eccedenza al ruolo organico approvato col prese…
Art. 98. Il personale dell'amministrazione universitaria che rimane in eccedenza al ruolo organico approvato col presente decreto e' mantenuto in servizio nel grado attuale fino a quando col decreto Reale da emanarsi in applicazione degli articoli 61 e 154 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, non ne sia stabilita la definitiva sistemazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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