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Regio decreto 2395/1923

Art. 97 — All'atto dell'applicazione del presente decreto i professori ordinari delle Regie universita' e dei Regi isti…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/97parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 97. All'atto dell'applicazione del presente decreto i professori ordinari delle Regie universita' e dei Regi istituti superiori, quelli dei Regi istituti di magistero, nonche' i professori ordinari delle scuole medie, sono collocati nel grado e con lo stipendio che loro compete, rispettivamente, giusta le norme dei precedenti articoli 92, 93 e 94 tenendo altresi' conto delle abbreviazioni gia' conseguite per la maturazione degli aumenti periodici. Gli attuali professori straordinari e straordinari stabili delle Regie universita', dei Regi istituti superiori e dei Regi istituti di magistero sono collocati nel grado settimo. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 8 maggio 1924, n. 843, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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