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Regio decreto 2395/1923

Art. 99 — Qualora, a giudizio del consiglio di amministrazione, niuno fra i medici provinciali di prima e di seconda cl…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/99parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 99. Qualora, a giudizio del consiglio di amministrazione, niuno fra i medici provinciali di prima e di seconda classe presenti i requisiti necessari per la nomina a delegato sanitario all'estero, sara' all'uopo provveduto mediante pubblico concorso per titoli, secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero dell'interno, a' sensi dell'articolo 68 del regolamento approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756. Le promozioni al grado ottavo nei ruoli dei medici e dei veterinari dell'amministrazione della sanita' pubblica sono conferite per un terzo dei posti per esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi per esame di idoneita', nei modi stabiliti dall'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dal Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896. Le promozioni al grado nono nei ruoli di cui al precedente comma sono conferite per anzianita' congiunta al merito, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a coloro che abbiano compiuto nel grado decimo otto anni di servizio. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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