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Regio decreto 2395/1923

Art. 21 — Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/21parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 21. Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi per le ammissioni alle singole carriere sono preferiti, a parita' di merito: 1°) gli insigniti di medaglia al valor militare: 2°) i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella A, annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. 3°) i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie, di cui alla tabella indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella A annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876; 4°) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra; 5°) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra; 6°) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; 7°) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 8°) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione presso cui e' indetto il concorso; 9°) i piu' anziani di eta'. Per i mutilati e invalidi, di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidita', da eseguirsi ai termini del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sara' provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori. Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 7 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

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