Regio decreto 2395/1923
Art. 22 — I ruoli organici del personale subalterno sono stabiliti in conformita' dell'allegato IV al presente decreto
Art. 22. I ruoli organici del personale subalterno sono stabiliti in conformita' dell'allegato IV al presente decreto. I gradi del detto personale sono stabiliti per i singoli ruoli secondo risulta dall'allegato medesimo. Per i ruoli predetti valgono le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente art. 3.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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