Regio decreto 2395/1923
Art. 20 — Qualora, nei ruoli del personale d'ordine delle amministrazioni della guerra e della marina, debba, per manca…
Art. 20. Qualora, nei ruoli del personale d'ordine delle amministrazioni della guerra e della marina, debba, per mancanza di aspiranti provenienti dai sottufficiali, essere ammesso altro personale, questo e' assunto secondo le norme di cui al precedente art. 17 e, dopo il periodo di prova, e' nominato al grado tredicesimo (alunni d'ordine). Per il corrispondente numero si lasciano vacanti posti nel grado dodicesimo. Il personale, di cui al precedente comma, e' promosso a quest'ultimo grado con le norme stabilite dal precedente articolo 12, quando abbia compiuto cinque anni di servizio nel grado tredicesimo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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