Regio decreto 2395/1923
Art. 209 — Al personale appartenente ad istituzioni mantenute col concorso dello Stato e di enti locali, compreso nell'a…
Art. 209. Al personale appartenente ad istituzioni mantenute col concorso dello Stato e di enti locali, compreso nell'allegato VIII, si applicano le disposizioni del presente decreto. La maggiore spesa all'uopo occorrente e' ripartita fra i vari enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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