Regio decreto 2395/1923
Art. 210 — I ruoli organici nonche' le tabelle di stipendio, paghe e supplementi di servizio attivo stabilite dal presen…
Art. 210. I ruoli organici nonche' le tabelle di stipendio, paghe e supplementi di servizio attivo stabilite dal presente decreto, non possono essere variati che per legge. Con la legge del bilancio, e quando le esigenze dei servizi lo consentano, sara' provveduto a ridurre il numero dei posti recati dai ruoli predetti, fermo il disposto del precedente art. 26.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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