Regio decreto 2395/1923
Art. 208 — Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, saranno risolute inappellabilmente da una C…
Art. 208. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, saranno risolute inappellabilmente da una Commissione costituita, mediante decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, e composta: di un presidente di sezione del Consiglio di Stato ovvero di un Consigliere di Stato, presidente, di un Consigliere della Corte dei conti, di un Consigliere di Corte di appello, di un vice avvocato erariale, di un rappresentante del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto. Alle adunanze della Commissione interverra', in rappresentanza dell'amministrazione interessata, un funzionario o un ufficiale di grado non inferiore al sesto. Alle controversie di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 71 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971. Sono attribuite alla competenza della Commissione predetta anche le controversie, in corso alla data del presente decreto, derivanti dall'applicazione dei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 30 settembre 1922, n. 1290 e relative estensioni e modificazioni, restando soppresse le Commissioni previste dagli articoli 70 e 67 dei decreti medesimi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.