Regio decreto 2395/1923
Art. 207 — E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di assumere sotto qualsiasi forma personale non di ruolo
Art. 207. E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di assumere sotto qualsiasi forma personale non di ruolo. L'amministrazione delle poste e dei telegrafi ha pero' la facolta', in occasione di esigenze straordinarie dei servizi, o quando occorra sostituire personale di ruolo temporaneamente assente, di avvalersi, previa intesa col Ministro per le finanze, dell'opera di personale diurnista. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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