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Regio decreto 2395/1923

Art. 169 — Salvi i diritti concessi dalle disposizioni vigenti ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, …

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/169parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 169. Salvi i diritti concessi dalle disposizioni vigenti ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, i posti di ruolo delle amministrazioni statali, riservati agli invalidi di guerra, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, vacanti dopo l'applicazione delle disposizioni a favore degli ex-combattenti, di cui ai precedenti articoli 161, 162, 163, 164, primo comma, 166 e 167 sono conferiti, prima dell'attuazione dei successivi articoli 198 e 199, agli invalidi di guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge predetta, e che, all'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio in qualita' di operaio, avventizio o giornaliero nelle amministrazioni dello Stato, tanto se addetti ad incarichi di ufficio quanto se adibiti a lavori manuali, sempre che risultino idonei e si trovino nelle altre condizioni stabilite dal seguente art. 170. Ove i posti non siano sufficienti per la sistemazione di tutto il personale idoneo di cui sopra, le percentuali stabilite dall'art. 8 della legge suindicata, saranno elevate dal 10 fino a non oltre il 15 per cento pei ruoli appartenenti ai gruppi A, B e C e dal 20 fino a non oltre il 30 per cento pei ruoli organici degli agenti subalterni.

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