Regio decreto 2395/1923
Art. 168 — Ai soli effetti della concessione dei successivi aumenti periodici di stipendio nel nuovo grado e del computo…
Art. 168. Ai soli effetti della concessione dei successivi aumenti periodici di stipendio nel nuovo grado e del computo dei periodi di servizio prescritti per le promozioni ai gradi superiori, i passaggi di ruolo dipendenti da disposizioni a favore degli impiegati ed agenti ex-combattenti, emanate anteriormente al presente decreto, si considerano avvenuti con decorrenza dal 1° dicembre 1922. Non si applicano per i passaggi predetti le disposizioni dell'art. 17 del presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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