Regio decreto 2395/1923
Art. 170 — Le nomine di cui al precedente art
Art. 170. Le nomine di cui al precedente art. 169 sono conferite a quelli tra gli invalidi sopraindicati che ne facciano domanda al Ministero da cui dipendono entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, purche': a) abbiano prestato sempre lodevole servizio; b) risultino, da apposita visita medica, fisicamente idonei; c) posseggano all'atto della pubblicazione del presente decreto i titoli e i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per le nomine medesime. Per coloro che aspirino agli impieghi del gruppo C e che siano sprovvisti del titolo di studio richiesto, si applicano le norme di cui all'art. 49 del Regio decreto 30 settembre 1922,n. 1290, ed all'art. 163 del presente decreto. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 8 maggio 1924, n. 843, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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