Regio decreto 2395/1923
Art. 143 — Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, possono, su domanda, essere nominati uscieri nell'amministrazi…
Art. 143. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, possono, su domanda, essere nominati uscieri nell'amministrazione centrale della guerra per non oltre un quinto delle vacanze nel ruolo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e indipendentemente dall'eta', quegli operai temporanei di artiglieria e genio che, alla data del presente decreto, prestino servizio presso la stessa amministrazione centrale, con mansioni di usciere. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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