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Regio decreto 2395/1923

Art. 142 — I funzionari dell'amministrazione centrale della guerra collocati fuori ruolo in base all'art

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/142parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 142. I funzionari dell'amministrazione centrale della guerra collocati fuori ruolo in base all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 516, perche' comandati a prestare servizio presso altre amministrazioni, continuano a rimanere fuori ruolo, finche' non rientrino a prestare servizio al Ministero della guerra e, ad ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1924.

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