Regio decreto 2395/1923
Art. 144 — Gli uscieri nominati ai sensi del precedente articolo 143, prendono posto nel ruolo secondo la data di nomina…
Art. 144. Gli uscieri nominati ai sensi del precedente articolo 143, prendono posto nel ruolo secondo la data di nomina e nell'ordine risultante dalla loro effettiva anzianita' di servizio come operai; a parita' di anzianita' di servizio, ha la precedenza il maggiore di eta'. Agli effetti della determinazione dello stipendio e' tenuto conto degli anni di servizio prestati nel Ministero con le mansioni di usciere.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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