Regio decreto 2316/1923
Art. 26 — Gli ufficiali delle varie armi che prestano attualmente servizio presso gli uffici giudiziari militari potran…
Art. 26. Gli ufficiali delle varie armi che prestano attualmente servizio presso gli uffici giudiziari militari potranno continuare ad esercitare le funzioni giudiziarie fino a che non saranno gradualmente sostituiti col personale effettivo della giustizia militare. Quelli appartenenti alle categorie in congedo saranno per i primi sostituiti e ricollocati in congedo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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