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Regio decreto 2316/1923

Art. 26 — Gli ufficiali delle varie armi che prestano attualmente servizio presso gli uffici giudiziari militari potran…

ELI /it/regio-decreto/1923/10/19/2316/art/26parte di Regio decreto 2316/1923
Art. 26. Gli ufficiali delle varie armi che prestano attualmente servizio presso gli uffici giudiziari militari potranno continuare ad esercitare le funzioni giudiziarie fino a che non saranno gradualmente sostituiti col personale effettivo della giustizia militare. Quelli appartenenti alle categorie in congedo saranno per i primi sostituiti e ricollocati in congedo.

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