Regio decreto 2316/1923
Art. 27 — Gli applicati facenti parte del personale civile dipendente dal Ministero della guerra e che prestano servizi…
Art. 27. Gli applicati facenti parte del personale civile dipendente dal Ministero della guerra e che prestano servizio presso i tribunali militari, saranno, previo loro consenso, nominati cancellieri. All'uopo, prima che sia bandito il concorso di cui all'articolo 25, la Commissione del personale giudichera' della categoria e del rispettivo posto di graduatoria che a ciascuno di essi, tenuto conto del merito e dell'anzianita', dovra' essere attribuito. Gli attuali segretari capi, provenienti dal vecchio ruolo del personale civile della giustizia militare, saranno nominati, previo giudizio di idoneita' della Commissione del personale, cancellieri capi dei tribunali militari e collocati in testa alla graduatoria. I medesimi pero' potranno domandare di essere collocati nel ruolo dei magistrati, con istanza diretta al Ministero della guerra per via gerarchica, entro il termine che sara' stabilito dallo stesso Ministero. La Commissione del personale giudichera' della loro idoneita' e del posto di graduatoria che, in caso affermativo, dovra' essere loro attribuito nel grado di giudice istruttore e parificato. Qualora i predetti segretari siano dichiarati non idonei anche alle funzioni che attualmente esercitano saranno collocati a riposo in conformita' delle disposizioni in vigore. Qualora il trattamento economico spettante ai funzionari della giustizia militare dopo l'attuazione del presente decreto risultasse per alcuni inferiore a quello attuale, essi conserveranno la differenza a titolo di assegno personale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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