Regio decreto 2316/1923
Art. 25 — Nella prima attuazione del presente decreto il reclutamento dei cancellieri avra' luogo mediante concorso per…
Art. 25. Nella prima attuazione del presente decreto il reclutamento dei cancellieri avra' luogo mediante concorso per titoli, al quale potranno partecipare i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ordinarie, nonche' gli ufficiali delle categorie in congedo che abbiano per almeno sei mesi prestato servizio presso i tribunali militari, ovvero che siano laureati in giurisprudenza. Con decreto Ministeriale sara' nominata la Commissione per lo scrutinio di idoneita' e la classifica di merito dei concorrenti e saranno stabilite le norme del concorso. I posti che dopo l'esito del concorso risultassero vacanti saranno coperti con le norme ordinarie di reclutamento.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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