Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2316/1923Art. 12
Regio decreto 2316/1923

Art. 12 — Il reclutamento dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per titoli fra i magistrati ordinari di et…

ELI /it/regio-decreto/1923/10/19/2316/art/12parte di Regio decreto 2316/1923
Art. 12. Il reclutamento dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per titoli fra i magistrati ordinari di eta' non superiore ai 35 anni. Per coprire i posti che risultassero scoperti, dopo l'esito del concorso fra i magistrati ordinari, si provvede mediante concorso per esame fra i cittadini laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto gli anni 21 e non superati gli anni 30 e che risultino di buona condotta morale e civile. Le norme per i concorsi contemplati nel presente articolo saranno stabilite con decreto Ministeriale.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2316/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 11 Art. 13 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.