Regio decreto 2316/1923
Art. 11 — La nomina dell'avvocato generale militare e dei sostituti avvocati generali ha luogo per deliberazione del Co…
Art. 11. La nomina dell'avvocato generale militare e dei sostituti avvocati generali ha luogo per deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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