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Regio decreto 2316/1923

Art. 11 — La nomina dell'avvocato generale militare e dei sostituti avvocati generali ha luogo per deliberazione del Co…

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Art. 11. La nomina dell'avvocato generale militare e dei sostituti avvocati generali ha luogo per deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina.

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