Regio decreto 2316/1923
Art. 13 — Le funzioni giudiziarie non possono essere conferite se non dopo un tirocinio di almeno sei mesi presso gli u…
Art. 13. Le funzioni giudiziarie non possono essere conferite se non dopo un tirocinio di almeno sei mesi presso gli uffici giudiziari militari. Sono dispensati dal tirocinio i vincitori del concorso provenienti dalla magistratura ordinaria e che abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. Alla fine del tirocinio sara' accertata dalla Commissione per il personale della giustizia militare l'idoneita' dell'aspirante. Coloro che per due volte consecutive non siano dichiarati idonei saranno senz'altro dispensati dal servizio. Durante il periodo di tirocinio e' corrisposta la meta' degli assegni del grado di giudice istruttore e sostituto avvocato militare di terza classe.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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