Regio decreto 1043/1923
Art. 24 — Il diritto agli onorari e alle indennita' stabiliti negli articoli precedenti si proscrive quando siano trasc…
Art. 24. Il diritto agli onorari e alle indennita' stabiliti negli articoli precedenti si proscrive quando siano trascorsi cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti. Si prescrivono altresi' i mandati relativi di pagamento quando non siano stati presentati per la riscossione entro cento giorni dalla data di essi. Sono eccettuate da queste disposizioni le tasse per indennita' di trasferta dovuta ai funzionari dell'ordine giudiziario ed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandato all'autorita' giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore sara' di giorni duecento, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'art. 24.
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