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Regio decreto 1043/1923

Art. 23 — Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati a prestar servizio alle Corti di assi…

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/23parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 23. Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati a prestar servizio alle Corti di assise fuori della citta' capoluogo in cui siede la Corte di appello, saranno corrisposte le indennita' stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni, da liquidarsi a norma dell'art. 141 della tariffa penale. L'indennita' giornaliera (diaria) dovuta ai magistrati e funzionari di cancelleria suddetti deve essere ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una quindicina e l'altra non si verifica la interruzione di quindici giorni.

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