Regio decreto 1043/1923
Art. 22 — Il pagamento delle indennita' ai testimoni e periti di cui e' cenno nei capi I, II e IX del titolo I della ta…
Art. 22. Il pagamento delle indennita' ai testimoni e periti di cui e' cenno nei capi I, II e IX del titolo I della tariffa penale con le modificazioni portate dal presente decreto, sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa, o siano stati chiamati di ufficio ai dibattimenti innanzi alle Corti od ai tribunali, sara' fatta su tassa dal presidente, che avra' diretto i dibattimenti medesimi. In ogni altro caso, sara' fatto su tassa dei membri della sezione di accusa, dei giudici istruttori, e dei pretori sia che procedono d'ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata la istruzione. Nei casi previsti dagli articoli 278 e 285 del Codice di procedura penale, il pagamento delle spese di giustizia sara' ordinato dal funzionario del pubblico ministero che avra' assunto gli atti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'art. 22.
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