Regio decreto 1043/1923
Art. 25 — I prefetti, quando non sia gia' redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno stato delle distanz…
Art. 25. I prefetti, quando non sia gia' redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno stato delle distanze che separano ciascun Comune dal capoluogo del mandamento e da quelli ove hanno sede il tribunale e la Corte di appello, calcolando la misura delle distanze stesse dalla periferia dell'abitato di ciascun Comune. Per il calcolo delle indennita' di trasferta, non si tiene conto della distanza tra la sede dell'ufficio giudiziario e la periferia dell'abitato, se non nei casi espressamente stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Qualora non risultino dallo stato poliometrico, le distanze dovranno essere comprovate con certificati dell'autorita' competente.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'art. 25.
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