Regio decreto 1290/1922
Art. 58 — I provvedimenti riguardanti la carriera e lo stato del personale sono emanati con decreto ministeriale
Art. 58. I provvedimenti riguardanti la carriera e lo stato del personale sono emanati con decreto ministeriale. Continuano pero' ad essere disposti per decreto reale i provvedimenti per i quali occorra la deliberazione del consiglio dei ministri. Con foglio d'ordine mensile, firmato dal capo del personale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale, e, in difetto, nella Gazzetta ufficiale del Regno, sono resi esecutivi gli aumenti periodici di stipendio per anzianita' di grado e gli aumenti di assegni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1290/1922 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.