Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1290/1922Art. 59
Regio decreto 1290/1922

Art. 59 — Qualora, nell' applicazione delle tabelle di stipendi annesse al presente decreto, venga assegnato uno stipen…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/59parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 59. Qualora, nell' applicazione delle tabelle di stipendi annesse al presente decreto, venga assegnato uno stipendio inferiore alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per stipendio, ivi compresi gli aumenti ottenuti in dipendenza del R. decreto 7 giugno 1920, n. 742, assegno temporaneo mensile, a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, ed altri assegni valutabili ad ogni effetto come stipendio, sara' conservata la differenza, fino al limite massimo di lire duemila, a titolo di assegno personale, utile per la pensione, da riassorbirsi nel primo aumento di stipendio, e, per, l'eventuale eccedenza, negli aumenti successivi. Le differenze eventualmente percepite in piu' dal 1° aprile 1922 al 30 settembre 1922, in dipendenza dei pagamenti effettuati in virtu' del R. decreto 7 aprile 1922, n. 912, e successive disposizioni di proroga, rimangono abbuonate.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1290/1922 · fonte Normattiva ↗

← Art. 58 Art. 60 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.