Regio decreto 1290/1922
Art. 57 — Con decreto reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro - sentita la comm…
Art. 57. Con decreto reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro - sentita la commissione parlamentare prevista all' art. 2 ella legge 13 agosto 1921, n. 1080 - saranno rivedute, nell'intento di ridurre la spesa, tutte le disposizioni relative a concessione di indennita', compensi, premi e simili ai personali considerati dal presente decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1290/1922 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.