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Regio decreto 1290/1922

Art. 47 — Gli impiegati ed agenti di cui al precedente art

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/47parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 47. Gli impiegati ed agenti di cui al precedente art. 43, i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano provvisti del titolo di studio prescritto, potranno, entro il 30 giugno 1923, chiedere il passaggio a categoria superiore della stessa amministrazione. Agli effetti del passaggio nella carriera di ragioneria saranno ritenuti equipollenti la licenza di istituto tecnico, la licenza liceale e quella dei regi istituti commerciali. Gli impiegati ed agenti predetti che, dal consiglio di amministrazione, siano riconosciuti meritevoli del passaggio di categoria, saranno compresi nella graduatoria da compilarsi con le norme che saranno stabilite con regio decreto, su proposta del ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti. Salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti agli invalidi o mutilati di guerra e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, gli impiegati ed agenti compresi nelle graduatorie di cui sopra saranno nominati ai posti vacanti nel primo grado della categoria cui aspirano dopo che abbia avuto applicazione l'art. 9 dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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