Regio decreto 1290/1922
Art. 48 — Gli agenti subalterni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 43, i quali conseguirono,…
Art. 48. Gli agenti subalterni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 43, i quali conseguirono, durante la guerra 1915-18, il grado di ufficiale, potranno anche se sprovvisti di titolo di studio, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, essere nominati ai posti vacanti nel primo grado della categoria d' ordine e delle altre categorie a questa equiparate, della propria amministrazione, dopo che siano stati collocati gli impiegati ed agenti considerati nel precedente articolo 47. Nell' applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno fatti salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali dell'esercito, della marina e degli altri corpi militarmente organizzati a servizio dello Stato, nonche' agli invalidi e mutilati di guerra. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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