Regio decreto 1290/1922
Art. 46 — Qualora gli impiegati contemplati nei precedenti articoli 43 e 41 raggiungano il massimo dello stipendio del …
Art. 46. Qualora gli impiegati contemplati nei precedenti articoli 43 e 41 raggiungano il massimo dello stipendio del proprio grado mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli stessi, la rimanente parte verra' computata in occasione dei successivi passaggi di grado o di categoria. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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