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Regio decreto 1290/1922

Art. 45 — I benefici di cui ai precedenti articoli 43 e 44 saranno concessi in base ai documenti che gli interessati es…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/45parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 45. I benefici di cui ai precedenti articoli 43 e 44 saranno concessi in base ai documenti che gli interessati esibiranno alle rispettive amministrazioni, le quali avranno facolta' di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni. Quest'ultima dovra' anche, se interpellata, pronunciarsi sul valore probatorio dei documenti suddetti. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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