Regio decreto 1290/1922
Art. 32 — Le disposizioni del primo comma dell'art
Art. 32. Le disposizioni del primo comma dell'art. 15 e quello del primo comma, lett. b), dell'art. 17 del presente decreto, si applicano anche ai funzionari dell'amministrazione postale, telegrafica e telefonica, che , ai termini del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, abbiano rispettivamente conservato il titolo di capo sezione e di primo segretario. E' applicabile al personale di prima categoria dell' amministrazione stessa il disposto del precedente articolo 18. Per le promozioni al grado di capo sezione da effettuarsi dopo la pubblicazione delle nuove tabelle organiche relative all'amministrazione predetta, sara' applicata la disposizione dell'art. 11 del regolamento speciale per il personale di prima e di seconda categoria, approvato con R. decreto 16 maggio 1909, n. 341.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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