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Regio decreto 1290/1922

Art. 33 — Le disposizioni dei sottoindicati articoli del citato R

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/33parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 33. Le disposizioni dei sottoindicati articoli del citato R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, sono variate come segue: Art. 17. - La lettera a) e' sostituita dalla seguente: a) gli ufficiali, primi ufficiali o capi d' ufficio ed equiparati, i quali abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nell' amministrazione, siano forniti della licenza liceale, o di istituto tecnico, o di istituto nautico, o di scuola media di commercio, o di R. istituti industriali, o di scuola normale o di altro titolo riconosciuto equipollente; Art. 21. - La lettera b) e' sostituita dalla seguente: b) gli impiegati di 3ª categoria (personale maschile o femminile) che siano forniti della licenza di scuola media inferiore, ed abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nell'amministrazione; L' ultimo comma e' sostituito dal seguente: Gli alunni non possono conseguire la nomina ad ufficiale, se non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo, riconosciuto lodevole. Art. 23.- Le nomine al grado di aiuto ufficiale (personale maschile) sono conferite come segue: per quattro dodicesimi ai militari di terra e di mare, ai sensi del testo unico di legge approvato con R. decreto 17 novembre e 1912, n. 1329; per due dodicesimi in ordine di eta', e con le norme vigenti all'atto della nomina, agli invalidi di guerra abilitati al servizio postale, telegrafico e telefonico nelle scuole di rieducazione dell' Opera nazionale, chi siano forniti della licenza di scuola elementare, o del certificato di promozione dal primo al secondo corso di una scuola secondaria. Quando non vi siano piu' invalidi da collocare, i posti relativi verranno aggiunti a quelli che sono da conferirsi per concorso; per sei dodicesimi, mediante concorso per esame. Sono ammessi al concorso : a) gli agenti di 3ª categoria forniti della licenza elementare, che abbiano almeno cinque anni di effettivo servizio nell' amministrazione; b) i ricevitori e supplenti, forniti della licenza elementare , che abbiano almeno nove anni di effettivo servizio e non piu' di 40 anni di eta'. Art. 24. - Le nomine ai posti di aiuto ufficiale (personale femminile ) sono conferite mediante concorso per esame nelle seguenti proporzioni: a) per un quarto, al personale femminile di 3ª categoria, fornito di licenza di scuola secondaria inferiore che abbia almeno cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione, nonche' alle ricevitrici e alle supplenti che abbiano almeno cinque anni di difettivo servizio e non piu' di quaranta anni di eta'; b) per un quarto, alle vedove di guerra che non abbiano superato il 35° anno di eta' e siano fornite di licenza elementare; c) per un quarto, allo vedove e figli nubili di impiegati ed agenti dell'amministrazione che non abbiano superato il 35° anno di eta', e che siano fornite della licenza di scuole secondarie inferiori o, se vedove od orfane di impiegati ed agenti morti senza diritto a pensione, almeno di quella elementare. Queste ultime sono dichiarate vincitrici anche conseguono la sola idoneita'; d) per un quarto, alle estranee che non abbiano superato il 23° anno di eta' o siano fornite di licenza di scuola secondaria inferiore. Le concorrenti di cui alle lettere b), c) e d) debbono possedere i requisii di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 Art. 25. - Le nomine a commesso (personale maschile ) sono conferite : per otto decimi - e secondo l'ordine di anzianita' - agli allievi commessi forniti della licenza elementare che abbiano almeno due anni di servizio; per due decimi, agli invalidi di guerra forniti del certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare. Quando, nel pubblico interessa, il servizio rurale viene trasformato in urbano, l'agente titolare del servizio stesso e' nominato di diritto commesso postale non appena si verifica nel ruolo la vacanza del relativo posto. Art. 26. - Gli allievi commessi e le commesse sono reclutati tra i fattorini, i portalettere rurali, le vedove e gli orfani di guerra, le vedovo e i figli degli impiegati ed agenti dell' amministrazione, con preferenza alle vedove, nonche' agli orfani di ambo i sessi, di impiegati od agenti morti senza diritto a pensione. I posti sono conferiti nelle seguenti misure: quattro decimi, ai fattorini; due decimi, ai portalettere rurali; due decimi, alle vedove e agli orfani di guerra; due decimi, alle vedove e agli orfani degli impiegati od agenti. Per conseguire le nomine suddette occorre avere compiuto i 21 anni di eta' e non oltrepassato i 25, e possedere la licenza elementare o i requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693. Per le vedove il limite massimo d'eta' e' elevato a 35 anni. Art. 27. - Le nomine al grado di direttore dell'officina telegrafica centrale e di direttore dell'officina telefonica centrale sono conferite mediante concorso per esami, rispettivamente al personale dei quadri I B, I - C, della tabella B del ruolo di servizi elettrici. Puo' prendere parte al concorso anche il personale dei quadri II-C, II-D, purche' abbia prestato non meno di dodici anni di effettivo servizio nell'amministrazione. Art. 30. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: Le nomine al grado di meccanico telegrafico (quadro III-B, tabella B, ruolo servizi elettrici) sono conferite: per un sesto, agli invalidi della guerra con le norme vigenti all'atto della nomina ; per cinque sesti, mediante esperimento pratico, agli allievi meccanici telegrafici. Art. 34. - La nomina ad allievo guardafili telegrafico e allievo guardafili o allievo giuntista telefonico e' conferita per concorso Per essere ammesso al concorso, oltre ai requisiti di cui ai numeri 1 e 3 dell' art. 3 del testo unico della leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, occorre non aver superato i 25 anni di eta' e possedere la licenza elementare. Sara' data la preferenza agli ex combattenti. Art. 40. - Gli alunni ed allievi di prima, di seconda e di terza categoria percepiscono in corrispettivo del servizio effettivamente prestato una retribuzione giornaliera ragguagliata a due terzi dello stipendio iniziale del grado al quale possono essere nominati. Art. 55. - Il secondo comma e' modificato come segue: Le assenze per comprovata malattia non possono superare il periodo di sessanta giorni per ciascun anno, anche se la malattia dipenda da cause di servizio. Il terzo comma e' soppresso. Art. 57. - Le spese d'ufficio per l'amministrazione provinciale sono direttamente amministrate dall'economo sotto il controllo del direttore ed entro i limiti di un assegno fisso stabilito per ogni esercizio dal Ministero. Art. 58. - Con decreto reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro sentita la commissione parlamentare prevista all'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1081. saranno stabilite le indennita' di carica dovute ai funzionari preposti a servizi ed uffici, di particolare importanza, appartenenti all'amministrazione provinciale e compartimentale. Art. 64. - E' aggiunto il seguente comma: L'ordine gerarchico fra gli impiegati di ogni categoria e' costituito dal grado: nello stesso grado dall'anzianita' nel grado; a parita' di grado e di anzianita' nel grado, dallo stipendio, e a parita' di stipendio dalla eta' , salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso. Art. 73. - Il secondo comma e' soppresso. Art. 77. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: I primi ufficiali dei quadri predetti che non si trovino nelle cennate condizioni sono scrutinati per una sola volta da una commissione nominata con decreto ministeriale e promossi, se riconosciuti idonei, al grado di capo ufficio nei predetti quadri transitori. Il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti: La domanda per conseguire la promozione o per essere scrutinano deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle nuove tabelle organiche. Gli ufficiali dei quadri I e II della tabella B, annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, provenienti dai concorsi per i posti di alunno o di ufficiale, banditi anteriormente alla legge stessa, sono scrutinati da una commissione nominata con decreto ministeriale, dopo conseguita la nomina a primo ufficiale, e promossi capi d'ufficio nel predetto quadro transitorio man mano che si rendono vacanti i posti conferiti ai sensi dei precedenti commi primo e secondo. Art. 79. - Il personale di cui alla lettera c) dell'articolo precedente non cambia di regola le sue attuali attribuzioni pel fatto del mutamento di qualifica. Per la eventuale assegnazione al disimpegno di mansioni amministrativo -contabili e' titolo di preferenza l'esservi gia' stato adibito, riportando qualifiche di ottimo o l'aver conseguito i titoli di cui al comma terzo dell'articolo precedente. Art. 83. - E' aggiunto il seguente comma : L'esperimento non potra' essere sostenuto che una sola volta e vi saranno successivamente ammessi tutti coloro che, ai sensi degli articoli 88, 89, 91, 92, 93, 98 e 101, acquistano man mano titolo alla iscrizione nei quadri I A, I-B e I-B bis della tabella C del ruolo dei servizi elettrici. Art. 86. - L'ultima parte della lettera b) e' modificata come segue: ma in ogni caso non anteriormente al 1° gennaio 1916. Art. 96. - Il secondo comma e' sostituito dai seguenti: Sono nominati aiuto ufficiale rispettivamente nei quadri III, se personale maschile, e II - A, personale femminile, delle tabelle B del ruolo postale e di quello dei servizi elettrici, gli impiegati avventizi d'ambo i sessi, assunti col decreto luogotenenziale 29 Luglio 1915, n. 1255, ed i supplenti in missione per conto dell'amministrazione, assunti nella detta qualita' in uffici amministrativi o principali non oltre il 30 giugno 1919, e che tutti abbiano prestato servizio ininterrottamente fino al giorno in cui viene dato effetto al collocamento in ruolo. Non costituiscono interruzione di servizio in missione, ai soli effetti del precedente comma, il servizio prestato posteriormente all'assunzione in missione dai supplenti in qualita' di gerente di ricevitoria presso ricevitorie precariamente rette da personale di ruolo o elevate, durante il periodo bellico, ad uffici principali per necessita' di carattere militare, nonche' il servizio militare e le assenze per malattia dubitamente accertate; ne', infine, gl'intervalli fra una chiamata in servizio e l'altra per i supplenti in missione rotativa. Per conseguire le nomine predette occorre il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, n. 1 e 3, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 19O8, n. 693. Il quinto comma e' sostituito dal seguente: Il personale da nominarsi ai sensi del presente articolo sara' collocato in ruolo dopo quello indicato alla lettera b) dell'articolo precedente in base alla data di nomina. Avranno la precedenza - a parita' di data coloro che sono forniti di titolo di studio, ed a parita' di titolo di studio, coloro che contino maggiore anzianita' di servizio. Art. 99. - Il primo comma e' sostiutuito dai seguenti: Gli avventizi e le avventizie in sostituzione di agenti subalterni , nonche' i fattorini avventizi d'ambo i sessi, i quali tutti siano stati assunti entro il 30 giugno 1919, o abbiano prestato servizio ininterrottamente e vi si trovino tuttavia alla data in cui viene dato effetto al collocamento in ruolo, nonche' i gondolieri stabili della direzione provinciale delle poste di Venezia ed i giornalieri e le giornaliere in servizio presso l'ufficio centrale dei rifiuti, i quali tutti posseggano i requisiti di cui all'art. 3, n. 1 e 3 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, sono nominati: a) il personale maschile, allievi commessi; b) il personale femminile, commesse (quadro II tabella C del ruolo postale e di quello dei servizi (elettrici). Per stabilire la continuita' del servizio ai soli effetti del comma precedente valgono, in quanto applicabili, i criteri di cui al terzo comma dell'art. 96. Art. 100. - Gli allievi fattorini assunti entro il 30 giugno 1919 e che si trovino in servizio ininterrotto alla data in cui viene dato effetto al collocamento in ruolo, sono mantenuti in servizio come tali e conseguono, a loro scelta, la nomina a fattorino o ad allievo commesso allorquando si verificano tutte le condizioni di cui all'articolo precedente. Al compimento del sedicesimo anno di eta' essi sono adibiti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi e percepiscono in luogo della retribuzione il compenso di cui al R. decreto 13 luglio 1919, numero 1379. Tale compenso e' ridotto ai sensi dell'art. 94 quando essi conseguono la nomina a fattorino. Art. 101. - Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: Il limite massimo di 60 anni di eta' di cui al citato articolo 99 non si applica al personale proveniente da linee e reti telefoniche gia' in concessione, assunte in esercizio dallo Stato.

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