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Regio decreto 1290/1922

Art. 31 — Nella prima applicazione delle tabelle annesse al presente decreto, il trattamento economico indicato nella t…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/31parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 31. Nella prima applicazione delle tabelle annesse al presente decreto, il trattamento economico indicato nella tabella n. 53 per il titolo di commissario aggiunto di pubblica sicurezza, sara' conferito, fino alla concorrenza di un terzo dei posti di organico attualmente stabiliti per il grado di vice-commissario: a) in primo luogo ai vice-commissari che presero parte al concorso per il grado di commissario, bandito con decreto ministeriale 31 ottobre 1919. e che, pur non essendo stati dichiarati vincitori del concorso conseguirono, nelle prove di esami, la idoneita' in base alla relativa graduatoria; b) e, indi, ai vice -commissari che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) del precedente art. 18 e che, dal consiglio di amministrazione, siano, con graduatoria di merito, riconosciuti in possesso dei necessari requisiti di idoneita' e capacita'.

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