Regio decreto 932/1922
Art. 50 — Art. 2 legge 21 dicembre 1902, n. 542
Art. 50. (Art. 2 legge 21 dicembre 1902, n. 542). La quota di partecipazione di L. 500.000 della Banca d'Italia e' prelevata, a titolo d'impiego, dall'ammontare della massa di rispetto disponibile. Rimane ferma, ad ogni effetto, la disposizione del capoverso dell'art. 50 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con R. D. 9 ottobre 1900, n. 273, anche per la parte della massa di rispetto della Banca d'Italia assegnata al detto scopo. La parte medesima rimarra' cosi impegnata fino a che duri la concessione della facolta' di emissione dei biglietti nei termini previsti dall'art. 1 del citato testo unico delle leggi sugli istituti di emissione.
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