Regio decreto 932/1922
Art. 51 — Art. 3 legge 21 dicembre 1902, n. 542
Art. 51. (Art. 3 legge 21 dicembre 1902, n. 542). La Banca d'Italia partecipera' agli utili del credito agrario in ragione della somma da essa conferita per la formazione del capitale di cui all'art. 49. Gli utili corrispondenti al concorso fornito dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e della Cassa di risparmio di Roma sono destinati a riserva.
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