Regio decreto 932/1922
Art. 49 — (art
Art. 49. (art. 1 legge 21 dicembre 1902, n. 542; art. 2 dello Statuto approvato con R. D. 5 ottobre 1903, n. 417). E' costituito in Roma un Istituto con la denominazione di «Credito agrario per il Lazio». Il capitale iniziale dell'Istituto e' di lire un milione, formato con un contributo di lire cinquecentomila della Banca d'Italia e con due elargizioni a fondo perduto, una di lire trecentomila della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ed una di lire duecentomila della Cassa di risparmio di Roma. Il capitale iniziale potra' essere aumentato in seguito col concorso di altri enti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.