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Regio decreto 932/1922

Art. 48 — Art. 10, 11 e 20 legge 2 gennaio 1910, n. 7

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/48parte di Regio decreto 932/1922
Art. 48. (Art. 10, 11 e 20 legge 2 gennaio 1910, n. 7). L'unione delle Casse agrarie e degli Istituti di risconto delle Marche e dell'Umbria forma rispettivamente la Federazione per il credito agrario nelle Marche, con sede in Ancona, e la Federazione per il credito agrario nell'Umbria, con sede in Perugia. Ciascuna Federazione e' costituita in ente autonomo per la distribuzione e l'amministrazione del fondo per il credito agrario fornito dallo Stato e dalle Casse di Risparmio di Milano e di Bologna e di ogni altro fondo che fosse devoluto alle Federazioni medesime. Spetta alle Federazioni la dotazione delle Casse agrarie, l'impiego dei capitali non erogati, la riscossione delle quote di utili e di capitale dovute dalle Casse medesime, ai termini dell'art. 45 e la corresponsione di tali quote allo Stato e alle Casse di risparmio di Milano e di Bologna. Ciascuna Federazione e' amministrata da un Consiglio, la cui composizione e le cui funzioni saranno determinate nel regolamento.

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