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Regio decreto 932/1922

Art. 47 — Art. 8 e 18 legge 2 gennaio 1910, n. 7

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/47parte di Regio decreto 932/1922
Art. 47. (Art. 8 e 18 legge 2 gennaio 1910, n. 7). Le Casse agrarie, le Banche cooperative, le Casse di risparmio e i Consorzi o Sindacati agrari, con funzioni di Cassa agraria delle Marche possono riscontare le cambiali rilasciate loro dagli agricoltori, oppure scontare quelle da esse direttamente emesse, presso le Casse di risparmio di Ancona, Fabriano, Jesi, Osimo, Ascoli Piceno, Fermo, Sant'Elpidio a Mare, Macerata, Camerino; Recanati, Pesaro, Fano e Cagli, nonche' presso gli Istituti che vengano a cio' autorizzati dal Ministro di Agricoltura. Parimenti le Casse agrarie, le Banche cooperative, le Casse di Risparmio e i Consorzi o Sindacati agrari, con funzioni di Cassa agraria, dell'Umbria potranno riscontare le cambiali rilasciate loro dagli agricoltori, oppure scontare quelle da esse direttamente emesse, presso le Casse di Risparmio di Perugia, Terni, Foligno, Orvieto, Rieti, Citta' di Castello e presso le Banche popolari di Spoleto e Todi nonche' presso gli Istituti che ne ottengono l'autorizzazione dal Ministero per l'Agricoltura.

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