Regio decreto 932/1922
Art. 46 — Art. 5, 6 e 15 legge 2 gennaio 1910, n. 7
Art. 46. (Art. 5, 6 e 15 legge 2 gennaio 1910, n. 7). Le Casse agrarie hanno facolta' di eseguire le operazioni di credito agrario di esercizio. Possono inoltre essere autorizzate a ricevere depositi a risparmio ed in conto corrente, con le norme che saranno stabilite nel regolamento. Le dette Casse possono infine compiere le operazioni ed esercitare le funzioni di Consorzio agrario, con le limitazioni e le norme da fissarsi nel regolamento.
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