Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 932/1922Art. 43
Regio decreto 932/1922

Art. 43 — Art. 1 e 12 legge 2 gennaio 1910, n. 7

ELI /it/regio-decreto/1922/04/09/932/art/43parte di Regio decreto 932/1922
Art. 43. (Art. 1 e 12 legge 2 gennaio 1910, n. 7). E' assegnato un fondo di L. 700.000 per l'esercizio del credito agrario nelle Marche, e un fondo di L. 400.000 per l'esercizio del credito agrario nell'Umbria. Alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nelle Marche concorrono lo Stato per lire 200.000, la Cassa di risparmio di Milano per lire 300.000 e la Cassa di risparmio di Bologna per lire 200.000. Alla formazione del fondo per l'esercizio del credito agrario nell' Umbria concorrono lo Stato per lire 300.000 e la Cassa di risparmio di Milano per lire 100.000.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 932/1922 · fonte Normattiva ↗

← Art. 42 Art. 44 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.