Regio decreto 932/1922
Art. 44 — Art. 2 e 13 legge 2 gennaio 1910, n. 7
Art. 44. (Art. 2 e 13 legge 2 gennaio 1910, n. 7). In ciascun Comune capoluogo o gia' capoluogo di Mandamento nelle Marche e nell'Umbria, e nei Comuni dell'Umbria aventi piu' di diecimila abitanti e' costituita una Cassa agraria. Possono esercitare le funzioni di Cassa agraria le Casse di risparmio, le Banche cooperative e i Consorzi o Sindacati agrari legalmente costituiti, esistenti nei Comuni suddetti, separando questo ramo di operazioni dagli altri e tenendone distinta la gestione.
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